Amministratore di sostegno
D: Come agire quando il nostro caro non è tornato nelle condizioni precedenti, cioè quando non siamo più sicuri che abbia una capacità di giudizio e una capacità decisionale che gli permettano di agire in modo appropriato relativamente alla propria salute o vita di relazione e alla gestione economica del patrimonio personale e familiare?
R: Occorre fare richiesta di un Amministratore di Sostegno.
D: Quando posso fare ciò?
R: Precedentemente o contestualmente alla domanda di invalidità – da rivolgere all'INPS.
D: In che modo lo richiedo?
R: Le persone che si prendono cura del malato possono inoltrare al giudice competente, direttamente o attraverso un avvocato. la domanda per ottenere l’assegnazione di un Amministratore di Sostegno.
D: Ma cos'è l’Amministratore di Sostegno?
R: E’ uno strumento previsto dall'art. 404 del Codice Civile, che stabilisce che “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un Amministratore di Sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo ove questa ha la residenza o il domicilio”.
D: In quali casi può essere nominato?
R: La casistica è molto articolata; vi rientrano sicuramente:
- i soggetti colpiti da ictus cerebrale.
- coloro che sono affetti da sindrome di Down o da insufficienza mentale di gravità media
- chi sia affetto da patologia psichiatrica con momenti di scompenso
- soggetti affetti da malattia di Alzheimer
- soggetti con disturbi della personalità
- soggetti affetti da sindromi depressive
- soggetti affetti da ludopatia o altre forme di compulsione
- invecchiamento della persona.
D: Chi presenta la domanda e a chi la deve presentare?
R: Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere presentato:
- dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore (nel caso che il soggetto sia già sottoposto alla misura della interdizione o dell’inabilitazione) ovvero dal pubblico ministero
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza del disabile.
Il ricorso si presenta al Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha domicilio il soggetto infermo o disabile. Il Giudice Tutelare ha sede presso il Tribunale. Il Giudice provvede entro 60 gg dalla presentazione del ricorso; nei casi urgenti può provvedere addirittura in pochi giorni.
Il Giudice indica con precisione la durata (che può essere a tempo indeterminato oppure no) dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno e soprattutto degli atti che egli può compiere nonché delle spese che può sostenere. L’Amministratore di Sostegno deve tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto periodicamente al giudice tutelare.
D: Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?
R: Il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona idonea e quindi anche soggetti estranei al beneficiario: professionisti e non (avvocati, notai, commercialisti, geometri, psicologi, educatori, volontari) che per le loro competenze e doti siano disponibili ad assumere il ruolo di Amministratori di Sostegno. Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni, consorzi socio-assistenziali ed anche le ASL, collocati sul territorio. Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
D: Quali atti può compiere?
R: Sono mutevoli di volta in volta.
Esempi:
- ottenere dal soggetto interessato il “consenso informato“ senza il quale non potrebbero essere posti in atto trattamenti sanitari particolarmente rilevanti per la salute della persona
- il matrimonio, la separazione personale o il divorzio, il testamento
- richiedere e ottenere la rimozione di barriere architettoniche o la collocazione abitativa.
- la domanda per lo svolgimento di attività lavorativa, la riscossione di pensioni o rendite, provvedere ai pagamenti ecc.
- per gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio gli atti di disposizione di beni immobili, l’Amministratore di Sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al compimento parte del Giudice Tutelare.
D: Si può nominare ora per allora, ossia per la futura incapacità della persona?
R: Si, la legge consente la designazione dell’Amministratore di Sostegno in previsione della propria e futura incapacità: detta scelta potrà essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il soggetto designato potrà compiere tutti gli atti sopra indicati ma soprattutto lo strumento della designazione futura può essere per le scelte terapeutiche (consenso informato) e per la scelta di determinate terapie.
D: Perché e quando è meglio essere supportati da un avvocato?
R: Il ricorso deve essere il più completo possibile per consentire al Giudice di provvedere in maniera puntuale e tempestiva. E’ necessario, infatti, dettagliare le residue capacità del beneficiario e, in particolare, le azioni che può svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro), quelle che è in grado di compiere con l’assistenza dell’Amministratore (es. dove trascorrere le vacanze), quelle che non è in grado di compiere da solo (es. gestione di beni di proprietà, apertura e gestione di conto corrente).